L’istituto del minimale contributivo si applica anche nell’ipotesi in cui siano stati conclusi contratti part-time in eccedenza rispetto al limite previsto dal contratto collettivo applicabile. Tanto è stato affermato dalla Corte di Cassazione con l’ ordinanza del 10 ottobre 2022, n. 29413. I Giudici di legittimità hanno ritenuto infondato il ricorso proposto avverso la sentenza d’appello che aveva accertato la debenza da parte del datore di lavoro di contributi e premi calcolati secondo il principio della contribuzione virtuale per i contratti part-time stipulati in numero superiore alla quota massima percentuale fissata dal CCNL applicabile. La Corte di merito, nella fattispecie, aveva applicato il minimale contributivo ex art. 29 DL 244/95, non derogabile da pattuizioni delle parti nemmeno collettive, ed anzi confermato dal sopravvenuto art. 29 CCNL. Tale sentenza è stata impugnata dal datore di lavoro il quale ha sostenuto che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto che il superamento dei limiti percentuali per la stipula dei contratti part-time implicasse la contribuzione su retribuzione virtuale. La stessa, inoltre, non aveva calcolato la contribuzione in relazione alle ore di lavoro pattuite, anche se inferiori a quelle minime contrattuali, equiparando così l’orario normale prestato a quello pieno. La decisione impugnata è stata giudicata immune da censure dalla Suprema Corte che ha ribadito che l’istituto del minimale contributivo si applica anche nei casi, come quello sottoposto ad esame, in cui siano stati conclusi contratti part-time in eccedenza rispetto al limite previsto dal contratto collettivo applicabile. Il complessivo valore economico delle retribuzioni imponibili di una data impresa, in caso di violazione del divieto di assunzioni a tempo parziale in misura superiore ad una determinata percentuale del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, va, invero, commisurato alla retribuzione dovuta per l’orario normale di lavoro anche per i lavoratori assunti part-time in violazione del predetto divieto, a prescindere dalla circostanza che tali compensi siano stati effettivamente corrisposti. L’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo del c.d. minimale contributivo, ossia all’importo della retribuzione che ai lavoratori di un determinato settore dovrebbe essere corrisposta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale. Il Collegio ha, altresì, precisato che il valore economico complessivo delle retribuzioni imponibili può essere suscettibile di abbattimento solo nei casi di legittima previsione che incida sull’orario di lavoro, e non anche nei casi in cui la riduzione dell’ orario di lavoro avviene in violazione dei criteri normativi applicabili, come verificatosi nel caso di specie.